Con la presente vi informiamo che il D.L. 24 aprile 2017 n. 50 “Manovra correttiva”, convertito in Legge il 21 giugno 2017, ha apportato importanti modifiche all’art. 17-ter del D.P.R. 633/72 che disciplina lo split payment.
La nuova formulazione dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/172, estende l’applicazione dello split payment alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle amministrazioni pubbliche, come definite dall’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni. Poiché tale norma include tra le amministrazioni pubbliche “tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e comunali” ne consegue l’obbligo di applicare lo split payment da parte di tutti gli Ordini professionali con riferimento alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° Luglio 2017.
Inoltre la “Manovra correttiva” ha abrogato il comma 2 dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/72, e pertanto, a decorrere dal 1° Luglio 2017 vengono incluse nel meccanismo dello split payment anche le prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta alla fonte, in precedenza escluse.
Pertanto, in base alle modifiche normative sopra descritte lo scrivente Ordine degli Ingegneri, dal 1° Luglio 2017, potrà accettare esclusivamente fatture (sempre in formato elettronico) che prevedano la scissione dei pagamenti (split payment). Le fatture non conformi a tale previsione saranno scartate e dovranno essere riemesse.