PAGO PA
Adesione alla Piattaforma pagoPA e scadenza del termine di cui all’art. 65, comma 2, del D.lgs n. 21
Le attuali norme impongono l’utilizzo obbligatorio di pagoPA per ogni tipologia di incasso, senza nessuna esclusione, ai seguenti soggetti:
● Pubbliche Amministrazioni (di cui all’art. 1, comma 2, del D. Lgs 165/2001);
● gestori di pubblici servizi, ivi comprese le società quotate, in relazione ai servizi di pubblico interesse;
● società a controllo pubblico, come definite nel decreto legislativo 175/2016, escluse lesocietà quotate.
Pertanto, ai sensi dell’art. 65, comma 2, del D.Lgs n. 217/2017 come da ultimo modificato dal D.L. n. 162/2019 (Decreto Milleproroghe), dal 30 giugno p.v. i PSP sono chiamati ad utilizzare unicamente la piattaforma pagoPA per erogare servizi di pagamento verso le Pubbliche Amministrazioni.
Di conseguenza:
● le PA devono adottare e utilizzare in via esclusiva la piattaforma pagoPA;
● i servizi di pagamento alternativi a pagoPA risulteranno illegittimi;
● le aziende erogatrici di servizi pubblici devono adottare e utilizzare – anche in via non esclusiva – la piattaforma pagoPA.
Tutto ciò premesso, l’Ordine si adegua a quanto sopra.