ADEMPIMENTO D.L. N. 76/2020 – OBBLIGO COMUNICAZIONE PEC

A tutti gli Iscritti che non hanno la PEC

Ai sensi del D.L. N. 76/2020 art. 37 comma e) tutti gli iscritti all’Ordine Professionale, che non l’abbiano ancora fatto (liberi professionisti, dipendenti, chi non esercita la professione; il decreto prevede l’obbligo per tutti gli iscritti all’Albo professionale, indipendentemente dall’attività svolta), sono obbligati a comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata all’Ordine. In caso di inottemperanza si prevede “la sanzione della sospensione dal relativo albo fino alla comunicazione del domicilio digitale”.

Il provvedimento, si legge all’interno del Decreto Legge Semplificazione, intende “favorire l’uso della posta elettronica certificata nei rapporti tra pubblica amministrazione, imprese e professionisti, attraverso il completamento dei percorsi di transizione digitale”. Questo obbligo era già stato imposto da una norma non recentissima, che però non prevedeva sanzioni.

Ricordiamo che il CNI ha stipulato una convenzione con Aruba PEC SpA in base alla quale tutti gli iscritti possono ottenere l’assegnazione gratuita di un indirizzo @ingpec.eu, come riportato nella circolare CNI 21/10/2009 n. 273, consultabile sul sito cni.it.

Si invitano pertanto tutti gli iscritti che non hanno ancora provveduto a comunicare il proprio indirizzo PEC di comunicarlo allo scrivente Ordine.

Si avverte che, in caso di mancata ottemperanza alla diffida dell’Ordine, si procederà senza indugio alla applicazione della sanzione della sospensione dall’esercizio della professione, che sarà efficace fino a che l’iscritto non comunicherà il proprio indirizzo digitale.

Inoltre, coloro che non avessero provveduto ad attivare la PEC e che vogliono usufruire della convenzione CNI-Aruba Pec con l’Ordine, a presentare alla segreteria dell’Ordine all’indirizzo segreteria.fermo@ordingegneri.it la richiesta per l’attivazione gratuita della casella PEC (vedi modulo allegato)

CONVENZIONE PEC