Accesso documentale, civico e civico generalizzato

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ai sensi dell’art. 1, comma 7, della legge 190/2012, con decorrenza 15/07/2022: Ing. Gianni Tarquini.

REGOLAMENTO DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FERMO DISCIPLINANTE L’ACCESSO DOCUMENTALE, L’ACCESSO CIVICO E L’ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

Moduli richiesta di accesso agli atti:

  1. Richiesta di accesso documentale
  2. Richiesta di accesso semplice
  3. Richiesta di accesso generalizzato
  4. Istanza di Riesame

ACCESSO CIVICO CONCERNENTE DATI, DOCUMENTI E INFORMAZIONI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA: 

ACCESSO CIVICO CONCERNENTE DATI E DOCUMENTI ULTERIORI: 

La richiesta di accesso civico generalizzato, disciplinata dagli artt. 5, co.2, 5 bis e 5 ter  del D. Lgs. 33/2013, può essere presentata, anche per via telematica secondo le modalità previste dal D. Lgs. 82/2005 – art. 65, mediante invio della richiesta a:
Uffici di Segreteria dell’ Ordine degli Ingegneri della Provincia di Fermo
Via mail:
segreteria.fermo@ordingegneri.it oppure ordine.fermo@ingpec.eu

Via posta ordinaria, all’indirizzo:
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FERMO
Via Brunforte, 11
63900 – FERMO
Ufficio Segreteria
Tel. 0734/228664

L’ufficio deputato alla gestione dell’accesso civico generalizzato è l’Ufficio Segreteria che provvederà in conformità agli artt. 5, co. 2, 5 bis e 5 ter del D.lgs. 33/2013.

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall’ente per la riproduzione su supporti materiali.
Il procedimento di accesso civico si conclude nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati; il predetto termine resta sospeso in caso di eventuale opposizione dei controinteressati.
Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine indicato, il richiedente può presentare richiesta di riesame al RPCT che decide con provvedimento motivato.
Avverso la decisione dell’ente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del RPCT, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Ultimo aggiornamento: 28-06-2023