RICONOSCIMENTO ESONERI E CFP FORMALI

Il riconoscimento dei CFP formali e degli esoneri rappresenta una componente fondamentale del sistema di formazione continua degli ingegneri, permettendo di valorizzare percorsi accademici e di gestire periodi di impossibilità lavorativa o formativa.

1. Apprendimento Formale (CFP Formali)

L’apprendimento formale riguarda le attività svolte in ambito universitario (in Italia o all’estero) su materie riconducibili alla competenza professionale dell’ingegnere.

  • Tipologie riconosciute e criteri di assegnazione:
    • Dottorato di Ricerca: Vengono attribuiti 30 CFP al superamento di ciascun anno o al conseguimento del titolo.
    • Master Universitari di I e II livello: Per i corsi che rilasciano almeno 60 CFU, sono riconosciuti 30 CFP totali.
    • Short Master e Corsi di formazione permanente: Il riconoscimento avviene con il criterio 1 CFU = 1 CFP.
    • Singoli Esami Universitari: È prevista la corrispondenza di 1 CFU = 1 CFP, con un massimo di 10 CFP per esame e un limite di 15 CFP all’anno. Per chi frequenta una Laurea Magistrale, il limite è elevato a 30 CFP annui per due anni.
  • Procedure e Scadenze:
    • L’istanza deve essere presentata tramite la Piattaforma informatica unica nazionale http://www.formazionecni.it.
    • La richiesta deve essere inoltrata entro 6 mesi dal conseguimento del titolo o dal superamento dell’esame. Non sono accettate istanze tardive.
  • Validazione: Le istanze sono validate dall’Ordine Territoriale di appartenenza tramite delibera di Consiglio.

2. Esoneri dall’Obbligo Formativo

L’esonero consente di ridurre il numero di CFP da detrarre al termine dell’anno solare a causa di specifiche situazioni personali o professionali.

  • Riduzione dei CFP: L’esonero comporta una riduzione di 2,5 CFP per ogni mese intero riconosciuto.
  • Fattispecie principali:
    • Maternità/Paternità: Massimo 12 mesi da fruire entro il secondo anno di vita del bambino (anche per adozione/affido).
    • Malattia o Infortunio: Se di durata pari o superiore a 60 giorni, l’esonero è pari al periodo di inabilità (massimo 6 mesi rinnovabili).
    • Gravi malattie invalidanti: Riduzione dal 30% al 50% (9-15 CFP/anno) in base al grado di inabilità.
    • Lavoro all’estero: Riconosciuto per periodi uguali o superiori a 6 mesi, per un massimo di 12 mesi consecutivi.
    • Altre categorie: Assistenza a parenti malati, servizio militare/civile (minimo 6 mesi) e zone colpite da catastrofi naturali.
  • Regole di compatibilità: Durante il periodo di esonero, il professionista non può acquisire CFP, ad eccezione dei casi di maternità/paternità o malattia cronica.
  • Procedura e scadenza
    • L’istanza deve essere presentata tramite la Piattaforma informatica unica nazionale http://www.formazionecni.it
    • La richiesta deve essere presentata entro 30 giorni dalla fine del periodo di impedimento (salvo la maternità, richiedibile anche durante il periodo stesso).
  • Validazione: Le istanze sono validate dall’Ordine Territoriale di appartenenza tramite delibera di Consiglio.

Si allega il Testo Unico 2026 della formazione

Per assistenza scrivere al seguente indirizzo: assistenza@fondazionecni.it

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